Per approfondire il tema del diritto agli alimenti ecco un nota più dettagliata

Chi ha diritto agli “alimenti”?

Ha diritto agli alimenti chi versa in stato di bisogno, cioè chi non ha mezzi per sopravvivere e non è in grado di procurarseli.

Chi è obbligato a versare gli “alimenti”?

Sono obbligati nell’ordine, per legge:

-chi ha ricevuto una donazione che non sia per nozze, o per riconoscenza o per meriti speciali,

– il coniuge, i figli  anche adottivi , in mancanza i discendenti prossimi cioè i figli dei  figli…

– i genitori, anche adottivi, in mancanza gli ascendenti prossimi cioè i nonni..

– i generi e le nuore

– il suocero e la suocera

– i fratelli e le sorelle, prima i germani( cioè di quelli nati dai comuni genitori), poi gli unilaterali (cioè che hanno in comune solo uno dei genitori).

In cosa consistono gli alimenti?

Consistono nelle risorse necessarie e sufficienti alla sopravvivenza; di regola sono corrisposti in denaro, o, se l’obbligato vuole, in ospitalità; se la persona in stato di bisogno è minorenne, possono consistere anche nel coprire le spese di istruzione.

In quale misura si può essere obbligati a corrispondere gli alimenti?

L’obbligo è proporzionale alle possibilità economiche dell’obbligato e può suddividersi tra più obbligati in proporzione delle rispettive possibilità. Se non riescono ad accordarsi, deciderà il Giudice.

Quando cessa il diritto agli alimenti?

Il diritto cessa con la morte della  persona assistita; cessa o si riduce con la riduzione o cessazione dello stato di bisogno o dell’impossibilità a mantenersi.

In caso di condotta disordinata o riprovevole, il Giudice può disporre che l’obbligo sia ridotto.

L’obbligo cessa, per i figli o discendenti quando la persona assistita decade dalla responsabilità genitoriali; per i coniuge, quando alla persona assistita è addebitata la separazione o il divorzio; per suoceri o generi/nuore, quando la persona assistita passa a nuove  nozze.