Per approfondire il tema della mediazione ecco una nota più dettagliata

Cos’è la procedura di mediazione?

Si tratta di un procedimento informale che ha il fine di evitare che le controversie siano sottoposte al giudizio del Magistrato.

Si svolge presso un Organismo di Mediazione autorizzato dal Ministero della Giusitizia ed è guidato da un Mediatore abilitato.

Deve concludersi entro tre mesi, salvo che le parti chiedano che prosegua oltre il termine.

Per alcuni tipi di controversie (per esempio, liti di condominio, incidenti stradali, locazioni etc) non è possibile avviare un giudizio se prima non si è cercato un accordo in Mediazione.

Le spese di Mediazione danno diritto a benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta.

Il procedimento è caratterizzato da assoluta riservatezza: Il Mediatore e le parti  non possono rivelare all’esterno quanto viene detto o appreso in Mediazione

Chi è il Mediatore?

Il Mediatore è una figura neutrale, non è un giudice né un difensore; ha la funzione di aiutare le persone a trovare un accordo che possibilmente soddisfi tutte in pieno.

Come opera il Mediatore?

Il Mediatore cerca di comprendere quale sia il vero interesse di ciascuna parte, al di là di quello che appare o che viene dichiarato.

Gli strumenti con i quali agisce sono l’ascolto, il dialogo, l’intervista con le parti;

incontra le parti sia in sessioni riservate ad ognuna, con l’obbligo della segretezza, sia in incontri comuni.

Occorre un avvocato per andare in Mediazione?

La necessità di essere assistiti da un avvocato dipende dal Regolamento adottato dall’Organismo di Mediazione.

Come funziona iN concreto la MediazIone?

La persona interessata sceglie l’Organismo di mediazIone : a Vicenza operano gli organismi presso la Camera di Commercio, presso l’Ordine degli Avvocati, presso altri ordini professionali e numerosi altri privati.

E’ possibile esaminare i costi e le regole propri di ogni Organismo, pubblicati nel sito internet di ciascuno.

Si instaura la procedura presentando un’istanza, che deve contenere le generalità, il recapito, la specifica ragione del disaccordo, le persone o enti con i quali è nata la contesa.

Si deve versare un modesto contributo ed attendere che l’Organismo comunichi a tutti gli interessati il nome del mediatore e la data della prima sessione.

Gli interessati diversi dalla persona che ha presentato l’istanza saranno invitati ad aderire con il deposito di un modulo.

Le parti invitate alla mediazione che non aderiscono, o che non si presentano agli incontri senza giustificato motivo incorrono in conseguenze negative in caso di giudizio.

Le parti possono chiedere che il Mediatore formuli una sua proposta di accordo. Ciascuna parte potrà liberamente sottoscrivere o rifiutare la proposta.

La proposta del mediatore ha importanza in caso di giudizio perché se una parte rifiuta una proposta che poi corrisponderà in parte o in tutto al contenuto della sentenza, sarà gravato delle spese processuali ed obbligato al versamento all’Erario dell’importo corrispondente al contributo unificato.